Il ruolo è impugnabile secondo la Cassazione

È ammissibile l’impugnazione degli estratti di ruolo emessi dagli agenti accertatori. Lo ha annunciato di recente la Corte di Cassazione con ordinanza n. 6837/2022 del 02/03/2022, con la quale ha stabilito che il contribuente può:

1) chiedere all’ufficio competente, l’estrazione del ruolo, che altro non è che l’elencazione delle tasse, imposte, sanzioni amministrative che risulterebbero non pagate dallo stesso, con eventuali spese e/o interessi aggiuntivi,

2) impugnare il ruolo, per tutte le voci ivi riportate o parte di esse, individuando il Giudice competente, a seconda della natura del tributo e/o sanzione e quindi, radicare la competenza dinanzi al Giudice di Pace, alla Commissione Tributaria Provinciale o al Tribunale.

Ruolo impugnabile senza notifica

La peculiarità dell’impugnabilità del ruolo è data dal fatto che essa avviene senza previa notifica da parte dell’agente accertatore del ruolo stesso come, invece, accade per l’impugnazione della cartella esattoriale.

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Agenzia delle Entrate